In Lombardia i saldi invernali inizieranno il primo sabato di gennaio e proseguiranno per i 60 giorni successivi, come previsto dalla normativa regionale (il provvedimento approvato dalla Giunta regionale è del 21 novembre 2007). Il periodo in cui sarà possibile usufruire di questa opportunità sarà compreso, quindi, tra il 3 gennaio e il 4 marzo. “Si tratta di un consolidato appuntamento che si ripete con successo ormai da anni – osserva l’assessore al Commercio, Fiere e Mercati, Franco Nicoli Cristiani – importante sia per i commercianti, che possono concludere il periodo delle vendite legate alla stagione invernale, sia per i consumatori che, grazie agli sconti praticati, hanno l’occasione di acquistare prodotti di qualità a prezzi più bassi”. Negli ultimi anni i comportamenti dei consumatori sono decisamente cambiati: con il costo della vita cresce parallelamente l’attenzione alla convenienza e i saldi diventano un appuntamento atteso da molti per gli acquisti di stagione. E non è solo un fenomeno locale, l’acquisto a prezzi scontati, se è vero che in occasione dei saldi si moltiplica la presenza di turisti dall’Europa, oltre che dall’Asia e dal Nord America, tanto che quello dei saldi, a Milano e in Lombardia, è diventato un importante richiamo anche per gli operatori turistici.
“Per garantire il corretto svolgimento delle modalità di vendita e per tutelare il consumatore – ha aggiunto l’assessore Nicoli Cristiani – Regione Lombardia ha fissato alcune norme fondamentali, demandando ai Comuni il compito di vigilare sul rispetto delle regole. L’applicazione di queste regole va sicuramente nella direzione della tutela dei clienti e degli stessi commercianti”
In base alla legge possono essere proposti a saldo prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli, in genere di moda, che, se non venduti entro certi periodi, sono suscettibili di notevole deprezzamento.
I commercianti hanno l’obbligo di esporre accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso). L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può, inoltre, indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni agli organi di controllo. I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli). Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo o il rimborso del prezzo pagato, dietro presentazione dello scontrino (che occorre, quindi, conservare).
Lombardia: i saldi arrivano con la “Befana”!
di 27 Novembre 2008 10:200